a) articoli 21 , 27 , 32, commi 8 , 9 , 11 e 12 , 33, comma 1 , 37 , 77 , 78 e 95 , comma 3, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che e' stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
1-bis. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, ((nonche' per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito,)) i sindaci e i presidenti delle province e delle citta' metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , nonche' di societa' da esse controllate ((; i relativi oneri sono posti)) a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle citta' metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dell'intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province e delle citta' metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessita';
d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.