Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 aprile 2020 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 settembre 2025 |
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Senato - Servizio Studi - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato Con gli emendamenti approvati dalla 7° Commissione del Senato. Dossier n. n. 238/1 - 27 maggio 2020 - Edizione provvisoria A.S. 1774 - Conversione in legge del D.L. 22/2020 - misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato Fascicolo contenente gli emendamenti 2.200 e 4.0.100 della Relatrice - 13 maggio 2020 Senato - Servizio Studi - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato - DL n. …
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 02/01/2025, n. 7Provvedimento: Pubblicato il 02/01/2025 N. 00007/2025 REG.PROV.COLL. N. 06644/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6644 del 2020, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Istituto Istruzione Superiore Copernico Luxemburg - Torino, in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
- oscuramento dati personali·
- disparità di trattamento·
- candidati esterni·
- art. 3 e 33 Costituzione·
- sopravvenuta carenza di interesse·
- esame di maturità·
- improcedibilità ricorso·
- compensazione spese di lite
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalita' dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
3. Nel caso in cui l'attivita' didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6 , del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 ;
b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di esse e rimodulando le modalita' di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017 ;
c) le modalita' di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all' articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017 ;
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinche' detta prova sia aderente alle attivita' didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformita', in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017 .
4. Nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalita', anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all' articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009 ;
b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresi' di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017 ;
c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruita' della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017 ;
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all' articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 , al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi speciali.
6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017 . Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all' articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017 .
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.
8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, puo' emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 , anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 , come integrato dall' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 , e ridotto dall' articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 . Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all' articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296 , nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. - Articolo 2Art. 2. Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall' articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 , fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili;
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 , che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084 , e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944 , e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell' articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 , possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;
d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1 , e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .
2. Relativamente alle attivita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all' articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , possono svolgersi nelle modalita' del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.
4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 , e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all' articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell' articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 , qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. - Articolo 3Art. 3. Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione 1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 , il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere.
2. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 , a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.