Art. 6. Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL 1. Limitatamente all'anno 1996, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attivita' di trasporto per conto terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa dei premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, sara' ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1996.
2. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione da parte dell'Istituto di apposita rendicontazione.
2. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione da parte dell'Istituto di apposita rendicontazione.