Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60
Articolo 11Articolo 13
Versione
24 aprile 2014
Art. 12. Deliberazione sulla domanda 1. Ferme restando le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 11, il Comitato di solidarieta' antimafia, ricevuta la domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente.
Entrata in vigore il 24 aprile 2014
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