Art. 3.
Agli art. 6 comma ultimo, 7 comma 7°, 8 commi 3° e 4°, 26 commi 2° e 3°, 32, 38 commi 1° e 2° 39 comma 1° e 43 commi 2° e 7°, del Regolamento per la gestione, manutenzione e custodia dei Canali predetti, approvato col Nostro decreto sopra citato, sono sostituiti i seguenti:
Art. 6, comma ultimo. In via di massima le dette concessioni non possono eccedere la durata di un sessennio e sono consentite dalle Intendenze di finanza senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero. Quando invece eccedono tale durata, o quando il relativo canone ecceda le annue lire 1000, le Intendenze di finanza concordano coi richiedenti la relativa approvazione, previo l'avviso del Consiglio di Stato.
Art. 7, comma 7°. Alla relazione predetta, oltre le occorrenti planimetrie, va unito lo schema di capitolato, in cui debbono riprodursi, adattandoli al caso, i patti enumerati negli articoli 14 e 15 del Regolamento sulle derivazioni delle acque pubbliche approvato col R. decreto del 26 novembre 1893 n. 710 .
Art. 8, comma 3°. Tanto le concessioni della prima, quanto quelle della seconda specie, saranno vincolate al pagamento di un annuo canone da stabilirsi volta per volta dagli Uffici tecnici di finanza, a titolo di riconoscimento della proprieta' demaniale.
Art. 8, comma 4°. E solamente quando la durata delle concessioni superi i sei anni, od il canone annuo le lire mille, le domande saranno trasmesse al Ministero, col voto degli Uffici tecnici e lo schema di capitolato da essi predisposto, per esser deferite all'esame del Consiglio di Stato.
Art. 26, comma 2°. Per la direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori e pel pagamento dei corrispettivi dovuti agli appaltatori, si terra' conto, oltre che dei patti contrattuali, anche delle disposizioni del Regolamento per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895 n. 350 , in quanto sono applicabili.
Art. 26, comma 3°. Quando l'importo dei lavori da collaudare supera le lire 12,000, il collaudo deve essere fatto da un Ufficiale superiore del Genio civile.
Art. 32. - Agli Uffici tecnici di finanza che hanno in amministrazione Canali patrimoniali, e' assegnato un certo numero di agenti subalterni incaricati della custodia dei Canali stessi; della distribuzione delle acque fra i tronchi principali e secondari, dall'incile alla foce; della manovra delle paratoie, cateratte, chiuse ed altri ordigni regolatori; della ripartizione esatta della competenza d'acqua dei singoli utenti; della repressione degli abusi con le speciali forme vigenti per ogni Canale; ed in genere di tutti i servizi materiali attinenti alla gestione attiva e passiva dei Canali stessi.
Art. 38, comma 1°. Il custode unico, o quello piu' anziano, lavora presso l'Ufficio tecnico di finanza quando non si trova in servizio di campagna. Esso esercita le attribuzioni di capo del servizio di sorveglianza sotto la direzione immediata dell'Ufficio tecnico predetto.
Art. 38, comma 2°. Il custode capo percorre tutti i Canali, affittati od in economia permanente o temporanea, quando abbia ordine dall'Ufficio tecnico, o quando altrimenti se ne manifesti la necessita'; rileva lo stato materiale dei lavori, gli inconvenienti ed abusi verificatisi negli affittamenti o nel servizio di custodia, e ne riferisce all'Ufficio tecnico; riceve dal medesimo e trasmette agli altri custodi gli ordini di servizio e ne sorveglia l'eseguimento; raccoglie dai detti custodi subalterni e presenta, nei periodi determinati, all'Ufficio tecnico, in un prospetto riassuntivo, le osservazioni e letture idrometriche; fa da assistente ai lavori a cui viene delegato nei Canali e negli annessi manufatti e tiene le contabilita' relative; eseguisce rilevamenti, copie di disegni ed altri lavori che gli sono affidati dall'Ufficio tecnico.
Art. 39, comma 1°. Gli altri custodi, sotto la dipendenza del custode capo, sorvegliano un Canale, un gruppo di Canali, od un tronco di Canale, secondo il riparto di servizio determinato dall'Ufficio tecnico. Questi sono chiamati custodi di zona, dai quali dipendono i guardiani idraulici che a ciascuna ripartizione sono addetti.
Art. 43, comma 2°. I custodi capi, quando si allontanano oltre sei chilometri dalla loro residenza, godono di una indennita' giornaliera di lire 2 se non pernottano fuori residenza, e di lire 3 se vi pernottano; nonche' di una indennita' chilometrica di centesimi 20, tanto per l'andata che per il ritorno, a contare dal termine di sei chilometri, calcolando la via piu' breve fra questo punto e quello di arrivo.
Art. 43, comma 7°. Non compete alcuna indennita' ai custodi capi ed ai custodi di zona pei lavori, anche estranei alle loro attribuzioni, che essi compiono negli Uffici tecnici di finanza durante l'orario normale e nelle epoche in cui non eseguiscono le perlustrazioni di campagna.