Articolo 18 - Protocollo della Legge 15 febbraio 1995, n. 54
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28 febbraio 1995
ARTICOLO 18
Soluzione delle controversie
Qualora un controversia sorga in relazione alla interpretazione o all'attuazione del presente Protocollo, le Parti alla controversia, dietro richiesta di una qualsiasi tra di loro, si consulteranno reciprocamente il prima possibile in vista di risolvere la disputa per mezzo di negoziazione, inchieste, mediazione, conciliazione, arbitrato, controversie giudiziarie o ogni altro mezzo pacifico di cui convengano le Parti alla controversia.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1995