Articolo 3 - Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
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28 novembre 1959
Art. 3.


A norma dell' art. 21 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946 , ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 , la iscrizione all'E.N.P.A.M. e' obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi dei medici chirurghi compilati e tenuti dagli Ordini provinciali ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto.
Entrata in vigore il 28 novembre 1959
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