Articolo 6 - Accordo della Legge 27 aprile 1982, n. 283
Articolo 5Articolo 7
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11 giugno 1982
Articolo

Alle compagnie aeree designate da entrambe le Parti contraenti verranno fornite eque ed uguali opportunita' di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.
Nell'esercitare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente dovra' tener conto degli interessi della compagnia aerea dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte.
Entrata in vigore il 11 giugno 1982
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