Articolo
Alle compagnie aeree designate da entrambe le Parti contraenti verranno fornite eque ed uguali opportunita' di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.
Nell'esercitare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente dovra' tener conto degli interessi della compagnia aerea dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte.
Alle compagnie aeree designate da entrambe le Parti contraenti verranno fornite eque ed uguali opportunita' di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.
Nell'esercitare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente dovra' tener conto degli interessi della compagnia aerea dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte.