Articolo 5 - Accordo della Legge 27 aprile 1982, n. 283
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 giugno 1982
Articolo

1. I carburanti, olii, lubrificanti, le provviste di bordo (ivi inclusi cibi, bevande e tabacchi), le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente per l'uso esclusivo dell'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente che esercita i servizi aerei concordati, sono esentati da imposte doganali, tasse di ispezione e ogni altro onere fiscale, subordinatamente ai regolamenti doganali normalmente applicati su detto territorio, ad eccezione degli oneri relativi a servizi prestati.
2. L'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte contraente impegnata nei servizi concordati sara' ammesso nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione da imposte doganali, tasse di ispezione e ogni altro onere fiscale.
3. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo presenti sull'aeromobile della compagnia aerei designata di una Parte contraente per l'esercizio dei servizi concordati saranno ammessi sul territorio dell'altra Parte contraente in esenzione da imposte doganali, tasse d'ispezione e ogni altro onere fiscale, anche quando siano consumati o utilizzati da detto aeromobile durante voli su detto territorio.
4. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento di bordo imbarcato sull'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte contraente saranno esentati da imposte doganali, tasse d'ispezione ed ogni altro onere fiscale, a condizione che i regolamenti doganali di detto territorio siano osservati e ad esclusione degli oneri relativi a servizi prestati.
5. I carburanti, gli olii lubrificanti, il normale equipaggiamento, le parti di ricambio e le provviste di bordo che sono esenti da ogni imposta doganale e altri oneri, ai sensi delle disposizioni contenute nei paragrafi che precedono, non potranno essere sbarcati senza il permesso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente. Ove non possano essere usati o consumati, essi dovranno essere riesportati salvo che il loro trasferimento a favore di un'altra compagnia aerea o la loro importazione permanente non sia autorizzata in conformita' con le disposizioni in vigore sul territorio dell'altra Parte contraente interessata. In attesa del loro uso o riesportazione, i suddetti materiali verranno tenuti sotto il controllo delle autorita' doganali.
Le esenzioni stabilite nel presente articolo, che si applicano anche a quella parte dei suddetti materiali usati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, verranno concesse su una base di reciprocita' e potranno essere soggette all'osservanza di particolari formalita' normalmente applicabili in detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.
Entrata in vigore il 11 giugno 1982
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