Articolo 36 della Legge 18 marzo 1968, n. 444
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7 maggio 1968
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23 giugno 1969
Art. 36. (Utilizzazione degli stanziamenti)

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n: 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 23 giugno 1969