Art. 36. (Utilizzazione degli stanziamenti)
Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n: 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n: 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".