Art. 2.
Il detto regolamento andra' in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale rimanendo da tal giorno abrogate le norme sul servizio del Genio civile approvate col R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568 .
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Crollalanza.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 8. - Mancini.