Articolo 6 del Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21
Articolo 5
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22 febbraio 2008
Art. 6. Norme finali 1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2008-2009.
2. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 22 febbraio 2008
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