Articolo 3 del Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 febbraio 2008
>
Versione
12 novembre 2013
>
Versione
1 maggio 2022
>
Versione
1 gennaio 2023
Art. 3. Percorsi di orientamento 1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente a dare allo studente opportunita' di:
a) conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;
b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti professionali, settori emergenti che non rientrano direttamente nei curricoli scolastici o che non sono adeguatamente conosciuti;
(( c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) )) ;
d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonche' sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria;
e) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali e' interessato, a partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;
f) partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche;
g) fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali presso universita' in Italia e in Europa.
2. I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente ((nel primo biennio e)) negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e ((nelle classi prime, seconde e terze)) della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilita' didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ((, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonche' specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attivita' di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attivita' di cui al secondo periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti gia' in essere nell'istituzione scolastica)) . (5)
2-bis. In presenza di alunni con disabilita' certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente ((nelle classi prime, seconde e terze)) della scuola secondaria di primo grado ((e nel primo biennio)) e negli ultimi ((tre)) anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.(5)
3. Le istituzioni, scolastiche, le universita', le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante apposite convenzioni, collaborano, anche in forma consortile, per la realizzazione di attivita' intese a migliorare la preparazione di studenti universitari che non abbiano superato le verifiche previste dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 .
3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere. (5)
4. I docenti della scuola secondaria superiore possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove di selezione per l'accesso all'universita', che devono comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.
5. Presso le scuole secondarie superiori possono essere previsti interventi orientativi di professori universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonche' di docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, in collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche, nonche' alle regioni e agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai componenti dell'osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1, alinea) che le modifiche apportate al presente articolo decorrono dall'anno scolastico 2013-2014.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente