Articolo 1 del Decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 204
Versione
9 maggio 1996
Art. 1. 1. All' art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , introdotto dall' art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 , e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.".
Nota all' art. 1:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 , disciplina la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. L'art. 171-ter, introdotto dall' art. 17 del D.Lgs. n. 685/1994 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 171-ter. - 1. E' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:
a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);
c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.
2. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto e' di rilevante gravita'.
3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani ed in uno o piu' periodici specializzati.
3-bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici".
Entrata in vigore il 9 maggio 1996
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