Legge 20 maggio 1985, n. 206

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      Versioni del testo

      • Art. 1.

        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984 che approva le norme previste dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
      • Art. 2.

        Piena ed intera esecuzione sara' data al protocollo di cui all'articolo precedente con le modalita' e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del protocollo stesso.

      • Allegato della Legge 20 maggio 1985, n. 206
        Dal Vaticano, 15 novembre 1984

        CONSIGLIO
        PER GLI
        AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA
        IL PREFETTO
        N. 7126/84

        Signor Presidente del Consiglio,
        La Commissione paritetica istituita all'atto della firma dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, ha sottoposto all'approvazione delle Alte Parti, il giorno 8 agosto stesso anno, a compimento del suo mandato, le norme da essa formulate circa gli enti ed i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.
        Prima di procedere all'approvazione di dette norme, la Santa Sede - attesi anche i rilievi ad essa esposti in merito dalla Presidenza della Conferenza Episcopale italiana - ritiene di dover proporre al Governo italiano la modificazione di talune disposizioni delle norme stesse e l'interpretazione di altre: cio' al fine di garantire la possibilita' stessa di dare l'avvio al nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica e di rendere l'applicazione delle nuove norme sicura e rispondente alla concorde volonta' delle Alte Parti.
        1. - Si tratta, anzitutto, delle disposizioni relative ai seguenti articoli, la cui proposta modificazione viene indicata con sottolineatura:
        1) Articolo 46, comma 1:
        "A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana".

        A Sua Eccellenza
        l'Onorevole Signore BETTINO CRAXI
        Presidente del Consiglio dei Ministri
        della Repubblica italiana
        ROMA

        2) Articolo 47, comma 1:
        "Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza Episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici".
        3) Articolo 50:
        "I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo Culto e del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonche' le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, degli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capi di per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sara' comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.
        Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonche' al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.
        Per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5%, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza Episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verra' corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme.
        Le erogazioni alla Conferenza Episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalita' che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalita' devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attivita' dell'Istituto di cui all'articolo 21, comma terzo.
        Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualita' dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici".
        4) Articolo 51, commi 1 e 2:
        "Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1 gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.
        Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50, conseguenti alle variazioni dell'indennita' integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre".
        II. - Ritengo opportuno, inoltre, allegare l'unanime dichiarazione messa a verbale dalla Commissione paritetica all'atto conclusivo dei lavori, circa la retta interpretazione degli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 delle norme predette.
        III. - Data la natura del tutto sui generis della personalita' giuridica della Santa Sede e delle sue peculiari esigenze, la Santa Sede propone di inserire nel protocollo di approvazione una disposizione che chiarisca che le nuove norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.
        La Santa Sede conferma la sua disponibilita' ad esaminare col Governo italiano questioni riguardanti le attivita' in Italia dell'Istituto per le Opere di Religione.
        Nel sottoporre alla Sua considerazione quanto sopra, sono a chiederle, Signor Presidente, a nome della Santa Sede, il consenso del Governo italiano alla corrispondente modificazione ed interpretazione delle norme da approvare.
        Gradisca, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione.

        AGOSTINO CARDINAL CASAROLI

        ALLEGATO
        "La Commissione ha ritenuto superfluo formulare apposita norma per chiarire che non sono oggetto di imposizione fiscale le somme che alla Conferenza episcopale italiana perverranno in virtu' degli articoli 47 e 50.
        La Commissione ritiene, infatti, sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, che i trasferimenti di cui agli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 sono per loro natura esclusi da ogni tributo, difettando i presupposti per l'imposizione in virtu' della effettiva destinazione delle somme.
        Va considerato, comunque, che la tassazione avviene, come disposto dall'articolo 25, nella fase finale a carico dei sacerdoti percipienti la numerazione, ovvero, sulla base dei principi generali, quando le somme predette costituiscano o producano reddito imponibile".

        Roma, 15 novembre 1984

        IL PRESIDENTE
        DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

        Eminenza Reverendissima,
        ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell'E.V. in data odierna n. 7126/84.
        Il Governo italiano ha esaminato le norme formulate dalla Commissione paritetica istituita ai sensi dell'articolo 7, n. 6, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno.
        Preso atto che le norme formulate dalla Commissione paritetica rientrano nell'ambito del mandato ad essa affidato, il Governo italiano ritiene che dette norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e idonee a modificare gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative.
        In vista dell'approvazione di dette norme il Governo italiano, nell'intento di favorire l'avvio del nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica, ritiene di accettare le modifiche degli articoli 46, 47, 50 e 51 e le interpretazioni proposte dalla Santa Sede con la predetta lettera della Eminenza Vostra.
        Colgo l'occasione, Eminenza Reverendissima, per presentarLe i sensi della mia piu' alta considerazione.

        BETTINO CRAXI

        Sua Eminenza Reverendissima
        il Sig. Cardinale AGOSTINO CASAROLI
        Segretario di Stato di Sua Santita'

        CITTA' DEL VATICANO
        ROMA