Articolo 44 del Regolamento del Regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726
Articolo 43Articolo 45
Versione
29 gennaio 1896

Art. 44.

Divieto di cessione della concessione

Il concessionario non puo' cedere ad altri, ne' in tutto, ne' in parte, la concessione, senza averne fatta preventiva domanda ed averne ottenuta l'autorizzazione dalla stessa autorita' da cui ebbe la concessione.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1896