Articolo 36 del Regolamento del Regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726
Articolo 35Articolo 37
Versione
29 gennaio 1896

Art. 36.

Scadenza delle concessioni

Scaduto il termine della concessione, questa s'intendo cessata di pieno diritto, senza che occorra speciale diffidamento o costituzione in mora, e senza che dal concessionario si possano invocare usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1896