Articolo 4 del Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170
Articolo 3Articolo 5
Versione
30 luglio 2004
Art. 4. Escussione del pegno 1. Al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facolta', anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalita' previste nel contratto:
a) alla vendita delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita;
b) all'appropriazione delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a condizione che tale facolta' sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione;
c) all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il creditore pignoratizio informa immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa o, se del caso, gli organi della procedura di risanamento o di liquidazione in merito alle modalita' di escussione adottate e all'importo ricavato e restituisce contestualmente l'eccedenza.
Entrata in vigore il 30 luglio 2004
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