Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443
Articolo 2
Versione
7 gennaio 1998
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Versione
1 gennaio 2002
Art. 1. Computo in detrazione di crediti non ammessi al rimborso 1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito e' portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale (( . . . )) .
2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche ai provvedimenti di diniego della richiesta di rimborso per crediti non riportati nella dichiarazione annuale.
3. In caso di proposizione di ricorso da parte del contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso con riconoscimento del credito, gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi fino alla definizione della controversia. Il credito e' portato in detrazione nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, successivamente alla sentenza divenuta definitiva.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorrono dalle liquidazioni relative al 2002."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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