Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 agosto 2009 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2024 |
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 19 luglio 2019 (r.o. n. 197 del 2019) il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La disposizione censurata, dopo avere attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, alcune controversie in materia di impianti energetici, come specificamente individuate dalla norma stessa, …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1. (Disposizioni per l'operativita'
delle reti di imprese) 1. All' articolo 3 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete";
2) alla lettera b), dopo le parole: "l'indicazione" sono inserite le seguenti: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della rete" sono aggiunte le seguenti: ", che dimostrino il miglioramento della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato";
3) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ".
Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile ";
4) alla lettera d), dopo le parole: "del contratto" sono inserite le seguenti: ", le modalita' di adesione di altre imprese";
5) alla lettera e), la parola: "programma" e' sostituita dalla seguente: "contratto" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
". Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento";
b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
"4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse";
c) al comma 4-quinquies, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c) e d)" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta".
2. L' articolo 6-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e' abrogato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», come da ultimo modificato dalla presente legge.
«4-ter. Con il contratto di rete due o piu' imprese si obbligano ad esercitare in comune una o piu' attivita' economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato. Il contratto e' redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attivita' comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato;
c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalita' di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalita' di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell' art. 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile . Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile ;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalita' di partecipazione di ogni impresa alla attivita' dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento.».
- Si riporta il comma 4-quinquies dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», come da ultimo modificato dalla presente legge.
«4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell' art. 1, comma 368, lettere b) , c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.».
- Si riporta il testo degli articoli 2614 e 2615 del codice civile :
«Art. 2614 (Fondo consortile). - 1. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.»:
«Art. 2615 (Responsabilita' verso i terzi). - 1. Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
2. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.». - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((17))
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge". - Art. 3. (Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi) 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 , e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , determina le priorita', le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 1l luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attivita' economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano e' approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.
2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro ((trentaquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle norme statali concernenti
l'incentivazione delle attivita' economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerita' delle modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al piu' ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonche' attraverso sistemi quali buoni e voucher;
b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di
competenza del Ministero dello sviluppo economico;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di
incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;
d) priorita' per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;
f) snellimento delle attivita' di programmazione con la
soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;
g) razionalizzazione delle modalita' di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero
territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;
i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonche' destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non gia' destinate ad altre finalita', non inferiori al 50 per cento;
l) previsione, in conformita' con il diritto comunitario, di forme
di fiscalita' di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera l), e'
condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono
trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalita' di cui al presente comma.
5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando gli utilizzi di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e successive modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006 , e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all' articolo 13, comma 3-quater,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e' incrementato di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della presente legge.
7. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 , dopo le parole: "con delibera del CIPE," e' inserita la seguente: "adottata" e dopo le parole: "su proposta del Ministro dello sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
8. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.
9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitivita' sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attivita', entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purche' ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilita' stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. (8)
------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno 2010 - 22 luglio
2010, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 28/7/2010, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia)".