Articolo 33 della Legge 23 luglio 2009, n. 99
Articolo 32Articolo 34
Versione
15 agosto 2009
>
Versione
1 gennaio 2015
>
Versione
1 marzo 2017
Art. 33. (Reti interne di utenza) 1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, e' definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero e' una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette unita' di consumo industriali, ovvero connette unita' di' consumo industriali e unita' di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purche' esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non piu' di tre comuni adiacenti, ovvero di non piu' di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unita' di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) e' una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;
d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto puo' essere diverso dai soggetti titolari delle unita' di consumo o di produzione, ma non puo' essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.
2. Ai fini della qualita' del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilita' del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei confronti delle unita' di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte della societa' Tenta Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unita' di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attivita' svolta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:
a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero dello sviluppo economico;
b) stabilisce le modalita' con le quali e' assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unita' di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;
d) definisce le modalita' con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attivita' di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attivita';
e) ai sensi dell' articolo 2, comma 12, lettere a) e b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 , formula proposte al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19)) . ((31)) 6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGSOTO 2014, N. 116.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo.

--------------- AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 6 comma 9) che "Cessano altresi' eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati".
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente