Articolo 6 del Regolamento del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955
Articolo 5Articolo 7
Regolamento del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955
Articolo 6 del Regolamento del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955Abrogato
Versione 13 ottobre 1923
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Versione 9 maggio 2025
Regolamento-art. 6 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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Giurisprudenza • 5
1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2004, n. 16050
Provvedimento: […] Da questa qualifica sono espressamente escluse le "occupazioni che richiedano, per la loro natura o per la specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa" (art. 3), poi analiticamente indicate nella tabella, preannunciata dall'art. 6 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 (che costituiva il Regolamento per l'applicazione dell'indicato R.D.L.) ed approvata con il R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657. […]
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2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2004, n. 11637
Provvedimento: […] Da questa qualifica sono espressamente escluse le "occupazioni che richiedano, per la loro natura o per la specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa" (art. 3), poi analiticamente indicate nella tabella, preannunciata dall'art. 6 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 (che costituiva il Regolamento per l'applicazione dell'indicato R.D.L.) ed approvata con il R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657. […]
Provvedimento: […] 1 Deduceva che, con Regolamento Aziendale adottato con deliberazione n. 1357 del 16.3.2000, parte resistente aveva attivato un servizio sostitutivo della mensa, limitandone la fruizione ai soli “dipendenti il cui orario di servizio risulti articolato con rientri pomeridiani, ed in particolare coloro i quali articolano l'orario di servizio su cinque giorni lavorativi con due rientri pomeridiani e per i giorni di effettiva presenza […] La disciplina contrattuale, dunque, delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Provvedimento: […] e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, reca la disciplina in merito al diritto alla mensa e afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
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5. Corte Cost., sentenza 28/12/1968, n. 137
Massima: Il giudizio di legittimita' costituzionale ha per oggetto solo le leggi e gli atti aventi forza di legge. Non puo' estendersi percio' ai regolamenti. (Nella specie era stato impugnato l'articolo unico del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, che approva la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 962).
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regolamenti·
sent. 137/68. giudizio di legittimita' costituzionale·
leggi ed atti aventi forza di legge·
esclusione. (costituzione, art. 134).·
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