Articolo 2 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326
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21 settembre 1999
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "21,";
b) nell'articolo 24, al comma 1, le parole "di notifica della cartella di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "di consegna del ruolo al concessionario";
c) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Riscossione spontanea a mezzo ruolo). - 1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo e' effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo e' ripartita in piu' rate su richiesta del debitore.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le eventuali rate hanno cadenza bimestrale e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di iscrizione a ruolo contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi pongono in riscossione il ruolo in modo che la prima o unica rata di pagamento cada l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.";
d) nell'articolo 36, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano gli articoli 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , nel testo vigente prima di tale data; in deroga all' articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all' articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .";
e) nell'articolo 37, comma 1, le parole "gli articolo" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 9,".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 19 , 24 , 36 e 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , gia' citato nelle premesse, cosi' come modificati ed inseriti dal presente decreto:
"Art. 19 (Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 14 , 15 , 15-bis , 20 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 41 , 42-bis , 43-bis , 43-ter , 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano alle sole imposte sui redditi".
"Art. 24 (Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali). - 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25.
5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente puo' proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva e' regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile . Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro puo' sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.
8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 ".
"Art. 36 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto nell' art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , introdotto dall'art. 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell' art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 .
2. Le disposizioni contenute nell' art. 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'art. 6 del presente decreto, si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano gli articoli 24 , 25 , 26 , 28 , 29 , 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , nel testo vigente prima di tale data; in deroga all' art. 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all' art. 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 602, come sostituito dall'art. 15 del presente decreto, e' disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo.
4. Il divieto stabilito nell' art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario e' una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tuteta di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.
5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall' art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali.
6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile , nel testo anteriormente vigente.
8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore.
9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore".
"Art. 37 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli 9, 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , l'art. 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n 689 , l'art. 2, ad eccezione dei commi 11 , 12 , 15 , 16 , 17 , 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e l'art. 11, comma 5 , del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 ".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo, vigente prima del 1 luglio 1999, degli articoli 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , gia' citato in nota all'art. 1.
"Art. 24 (Consegna dei ruoli all'esattoria). - Il ruolo e' consegnato dall'intendente di finanza all'esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Detta consegna deve avvenire, per i ruoli di cui all'art. 18, quarto comma, almeno novanta giorni prima della scadenza, e per gli altri ruoli, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima od unica rata. Con la consegna all'esattore il ruolo diventa esigibile.
Se la consegna e' fatta oltre il termine di cui al comma precedente, l'intendente di finanza puo' consentire, per i ruoli ripartiti in piu' rate, che la riscossione della prima rata sia fatta cumulativamente con la riscossione della seconda alla scadenza di questa.
Per i ruoli posti in riscossione in unica rata l'intendente di finanza puo' consentire la proroga fino ad un mese a condizione che la scadenza avvenga prima del compimento dei termini di decadenza previsti dall'art. 17.
La consegna dei ruoli straordinari puo' essere effettuata senza l'osservanza dei termini di cui al primo comma".
"Art. 25 (Cartella di pagamento). - L'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli e' stato consegnato, deve notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti diretti effettuati, le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonche' per interessi, sopratasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo e ogni altro elemento in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale".
"Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). - La notificazione della cartella al contribuente e' eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall' art. 140 del codice di procedura civile , la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto".
"Art. 27 (Luogo e tempo del pagamento). - Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza.
Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa e' tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.
L'adempimento dell'anzidetta pubblicita' deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco".
"Art. 28 (Modalita' di pagamento). - Il contribuente puo' pagare, oltre che in contanti, con cedole scadute e, nei casi previsti dalla legge, anche con cedole non scadute dei titoli del debito pubblico, computate per il loro importo netto, nonche' mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita.
Il pagamento in danaro puo' essere effettuato anche a meno del servizio dei conti correnti postali, con versamento all'ufficio postale sull'apposito conto corrente intestato all'esattore. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti in contanti rilasciate dagli uffici postali debbono indicare l'esattore destinatario, le generalita' del contribuente o la specificazione del debito al quale il pagamento si riferisce. Le ricevute sono liberatorie per il contribuente fino all'ammontare delle somme pagate, le quali sono imputate a norma dell'art. 31".
"Art. 29 (Rilascio della quietanza). - Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.
L'esattore puo' rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte.
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare".
"Art. 30 (Indennita' di mora). - Decorso il termine utile per il pagamento, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposta e' obbligato a corrispondere sulla somma non pagata la indennita' di mora nella misura del due per cento del debito, se il pagamento e eseguito entro i tre giorni successivi alla scadenza, e del sei per cento se il pagamento e' effettuato oltre il detto termine.
Quando la cartella di pagamento e' notificata oltre il termine stabilito dall'art. 25, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposizione entro il termine di cui al primo comma dell'art. 27 e' obbligato a corrispondere sulla somma non pagata l'indennita' di mora, nella misura del sei per cento, dopo il decorso di sessanta giorni da quello della notificazione, se l'imposta e' stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dopo il decorso di sedici giorni da quello della notificazione, negli altri casi.
L'indennita' di mora e' dovuta dopo il decorso di sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta e' stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dalla notificazione dell'avviso di mora quando l'esattore non abbia notificato la cartella di pagamento ovvero quando l'esattore, per le riscossioni fuori della sede dell'esattoria, non abbia ottemperato all'adempimento prescritto dal secondo comma dell'art. 27.
L'indennita' di mora non e' dovuta quando, pur avendo il contribuente versato l'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata, il certificato di allibramento o di accreditamento pervenga all'esattore entro il termine utile per il pagamento della rata medesima".
"Art. 46 (Avviso di mora). - L'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennita' di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni.
Se vi e' pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore.
Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso.
La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti.
Le notificazioni previste nei precedenti commi sono regolate dall'art. 26".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 68, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , recante: "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ":
"Art. 68 (Abrogazioni). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 . Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 .
2. E' abrogato l' art. 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349 ".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , recante: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 ":
"6. Sono invece a carico dei contribuenti:
a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui e' previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;
b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c);
c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Entrata in vigore il 21 settembre 1999
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