Articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164
Articolo 64
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15 agosto 2002
Art. 65. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in milioni di euro 484,80 per il 2002 ed in milioni di euro 876,33 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall' articolo 16, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 agosto 2002
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