Art. 9. Servizi esterni 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro 6,00.
Note all' art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , recante il "recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)". Se ne trascrive l'art. 9:
"Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , reca il "recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999". Se ne trascrive l'art. 11:
"Art. 11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all' art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , e dall' art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sono incrementate di L. 1.000 lorde per ogni turno".
Note all' art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , recante il "recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)". Se ne trascrive l'art. 9:
"Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , reca il "recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999". Se ne trascrive l'art. 11:
"Art. 11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all' art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , e dall' art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sono incrementate di L. 1.000 lorde per ogni turno".