di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita' 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilita' operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio al grado o anzianita' superiore, nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianita'. (6)
3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennita' di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilita' corrispondenti al comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennita' operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. ((7)) 4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento militare e' attribuita l'indennita' richiamata al comma 3.
5. L'indennita' di imbarco di cui all' articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , e' pensionabile secondo le misure e modalita' stabilite dalla legge sulle indennita' operative.
6. Al personale della Polizia ad ordinamento militare in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualita' di paracadutista presso i reparti di pronto impiego, spetta l'indennita' di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', nelle misure e con le modalita' previste per il personale delle Forze armate.
7. Al personale della Polizia ad ordinamento militare, imbarcato su unita' di altura, compete secondo le modalita' vigenti l'indennita' mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).
8. Le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 55 per cento.
--------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , spettante ai brigadieri con un'anzianita' inferiore a 15 anni, e' incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 e' sostituita dalla tabella 3 allegata al presente decreto." ------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , ha disposto (con l'art. 9, comma 35) che "In conformita' all' articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , l' articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate".