Articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164
Articolo 59Articolo 61
Versione
15 agosto 2002
Art. 60. Buono-pasto 1. Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 61 del secondo quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65.
Nota all'art. 60:
- Si trascrive il testo dell' art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 254 del 1999 :
"Art. 61 (Buono-pasto). - 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203 , nelle fattispecie discipinate dall'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato ove inferiore a L. 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di L. 9.000.
3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio".
Entrata in vigore il 15 agosto 2002
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