Art. 8. Autorizzazioni e disciplina 1. Le attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sono disciplinate e autorizzate ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e successive integrazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441 , dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , e dal presente decreto.
2. Coloro che svolgono o intendono svolgere le attivita' sopra in- dicate, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, sono tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti. Per le attivita' di raccolta e trasporto, l'iscrizione all'Albo tiene luogo di autorizzazione.
3. L'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura e' rilasciata ai sensi dell'articolo 9.
2. Coloro che svolgono o intendono svolgere le attivita' sopra in- dicate, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, sono tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti. Per le attivita' di raccolta e trasporto, l'iscrizione all'Albo tiene luogo di autorizzazione.
3. L'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura e' rilasciata ai sensi dell'articolo 9.