Articolo 16 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
Articolo 15
Versione
1 marzo 1992
Art. 16. S a n z i o n i 1. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 4 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.
2. Si applica la pena dell'arresto se sono utilizzati fanghi tossici o nocivi.
3. Alle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, previsti dal presente decreto, restano applicabili le sanzioni penali sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e successive modifiche ed integrazioni.
4. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.
5. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione e' punito con l'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni.
6. Chiunque non ottempera agli obblighi relativi alla tenuta della scheda di accompagnamento e dei registri di carico e scarico e del registro di utilizzazione, di cui agli artt. 13, 14 e 15, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni.
Entrata in vigore il 1 marzo 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente