Articolo 7 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
Articolo 6Articolo 8
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1 marzo 1992
Art. 7. Competenze delle province 1. Le province provvedono al controllo sulle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , nonche' delle attivita' di utilizzazione dei fanghi, ai sensi del presente decreto.
Entrata in vigore il 1 marzo 1992
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