Articolo 41 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
Articolo 40Articolo 42
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1 gennaio 2004
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4 luglio 2009
Art. 41. Disciplina transitoria 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) .
2. Alle modifiche deliberate a norma degli articoli 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l'articolo 34, comma 6.
Entrata in vigore il 4 luglio 2009
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