Art. 7. Organizzazione per l'espletamento dei servizi
di sicurezza della Presidenza della Repubblica 1. Compiti primari della Sovraintendenza centrale sono la protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica e della sua famiglia, nonche' delle autorita' del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica indicate a norma dell'art. 1 e del Segretariato generale, nonche' la protezione, la vigilanza ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale e delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica.
2. All'interno del palazzo del Quirinale, in Roma, alla protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica, della sua famiglia e delle autorita' e personalita' estere, sue ospiti, nonche' alla protezione, vigilanza e presidio interno di polizia nel palazzo stesso, provvede il reggimento ((Corazzieri)) , alle dipendenze funzionali del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale di cui all'art. 3, nella linea di dipendenza prevista ((dall'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)) .
3. Restano fermi i compiti e le attribuzioni spettanti al reggimento (( Corazzieri)) in materia di rappresentanza e scorta d'onore, di polizia militare e di altri servizi militari alle dipendenze funzionali del segretario generale o dell'autorita' militare inquadrata nel Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata, nella linea di dipendenza stabilita ((dall'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)) .
4. Il reggimento ((Corazzieri)) ha un ordinamento speciale stabilito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sentito lo stato maggiore dell'Esercito.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40)) .
di sicurezza della Presidenza della Repubblica 1. Compiti primari della Sovraintendenza centrale sono la protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica e della sua famiglia, nonche' delle autorita' del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica indicate a norma dell'art. 1 e del Segretariato generale, nonche' la protezione, la vigilanza ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale e delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica.
2. All'interno del palazzo del Quirinale, in Roma, alla protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica, della sua famiglia e delle autorita' e personalita' estere, sue ospiti, nonche' alla protezione, vigilanza e presidio interno di polizia nel palazzo stesso, provvede il reggimento ((Corazzieri)) , alle dipendenze funzionali del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale di cui all'art. 3, nella linea di dipendenza prevista ((dall'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)) .
3. Restano fermi i compiti e le attribuzioni spettanti al reggimento (( Corazzieri)) in materia di rappresentanza e scorta d'onore, di polizia militare e di altri servizi militari alle dipendenze funzionali del segretario generale o dell'autorita' militare inquadrata nel Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata, nella linea di dipendenza stabilita ((dall'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)) .
4. Il reggimento ((Corazzieri)) ha un ordinamento speciale stabilito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sentito lo stato maggiore dell'Esercito.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40)) .