Art. 1. Nozione di protezione e sicurezza della Presidenza della
Repubblica. Competenze generali, speciali e coordinamento. 1. La protezione e la sicurezza del Presidente della Repubblica, della sua famiglia, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e delle autorita' di questo, determinate dal Presidente della Repubblica o dal segretario generale, nonche' la protezione ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale, delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica e l'espletamento degli altri speciali servizi previsti dal presente regolamento sono di competenza del Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , e relativa tabella I - quadro A, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nonche' ((dell'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)) , e dell' art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372 , concernente la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.
2. Nel territorio nazionale i servizi di protezione e sicurezza di carattere generale e territoriale della Presidenza della Repubblica di cui al comma 1, salvo quelli attribuiti alla Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, di cui al comma 3, e salvo quelli di cui all'art.10, sono svolti a cura delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza, che si avvalgono dei comandi ed uffici territoriali o speciali delle forze di polizia e delle altre forze poste a disposizione e che, ai fini di coordinamento, concordano la pianificazione e l'espletamento dei servizi, per gli aspetti generali ed aventi rilevanza istituzionale, con il segretario generale o con l'autorita' civile del Segretariato generale da questo delegata, nonche', per ogni altro aspetto, con la Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica.
3. All'espletamento degli speciali servizi di protezione e sicurezza previsti dal presente regolamento, il Ministero dell'interno provvede mediante il prefetto, previsto dalla tabella I, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , la sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1985 e da detto prefetto diretta, ed il reggimento ((Corazzieri, unita' speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)) .
4. I (( Corazzieri)) , ai fini del loro generale impiego, dipendono funzionalmente, sotto l'Alta autorita' del Presidente della Repubblica, dal Segretario generale e dalle autorita', civili e militari, da lui delegate.
Repubblica. Competenze generali, speciali e coordinamento. 1. La protezione e la sicurezza del Presidente della Repubblica, della sua famiglia, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e delle autorita' di questo, determinate dal Presidente della Repubblica o dal segretario generale, nonche' la protezione ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale, delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica e l'espletamento degli altri speciali servizi previsti dal presente regolamento sono di competenza del Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , e relativa tabella I - quadro A, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nonche' ((dell'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)) , e dell' art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372 , concernente la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.
2. Nel territorio nazionale i servizi di protezione e sicurezza di carattere generale e territoriale della Presidenza della Repubblica di cui al comma 1, salvo quelli attribuiti alla Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, di cui al comma 3, e salvo quelli di cui all'art.10, sono svolti a cura delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza, che si avvalgono dei comandi ed uffici territoriali o speciali delle forze di polizia e delle altre forze poste a disposizione e che, ai fini di coordinamento, concordano la pianificazione e l'espletamento dei servizi, per gli aspetti generali ed aventi rilevanza istituzionale, con il segretario generale o con l'autorita' civile del Segretariato generale da questo delegata, nonche', per ogni altro aspetto, con la Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica.
3. All'espletamento degli speciali servizi di protezione e sicurezza previsti dal presente regolamento, il Ministero dell'interno provvede mediante il prefetto, previsto dalla tabella I, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , la sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1985 e da detto prefetto diretta, ed il reggimento ((Corazzieri, unita' speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)) .
4. I (( Corazzieri)) , ai fini del loro generale impiego, dipendono funzionalmente, sotto l'Alta autorita' del Presidente della Repubblica, dal Segretario generale e dalle autorita', civili e militari, da lui delegate.