Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39
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28 aprile 2012
Art. 2. Prefetto che sovraintende ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica 1. Alla Sovraintendenza degli speciali servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, espletati a norma dell'art. 1, comma 1, e' preposto un prefetto della Repubblica, secondo quanto stabilito dalla tabella I, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, anche tra prefetti comandati o posti fuori ruolo presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
1-bis. Il preposto alla Sovraintendenza, qualora perda la qualifica di prefetto per passaggio ad altra amministrazione statale o per nomina nella magistratura amministrativa o contabile, resta legittimato a rivestire l'incarico sino alla fine del mandato presidenziale in corso all'atto della nomina, subordinatamente alle condizioni ed alle autorizzazioni previste dall'ordinamento dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.
2. Il prefetto di cui al comma 1 esercita, nell'ambito delle speciali attribuzioni relative all'incarico, le potesta' previste dall' art. 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
3. Egli e' preposto alla direzione della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e concorre, tramite la Sovraintendenza stessa, alla pianificazione ed al coordinamento dei servizi generali e territoriali di cui al comma 2 dell'art. 1.
4. Ha il titolo di prefetto direttore della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica.
5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni egli si avvale della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza, nonche' del reggimento ((Corazzieri)) .
6. Collabora strettamente e mantiene un continuo collegamento con il segretario generale e con l'autorita' civile da questo delegata a norma dell'art. 3, comma 2, con il consigliere militare del Presidente della Repubblica e con il capo dell'ufficio speciale di sicurezza del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
7. Corrisponde direttamente con i Ministeri e le altre amministrazioni ed enti interessati ed in particolare con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il Comando generale della Guardia di finanza, nonche' con le autorita' ed i comandi militari delle Forze armate.
Entrata in vigore il 28 aprile 2012