Art. 6. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427))
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427))
Si fa seguito alle indicazioni date con circolare n. 443 del 6 ottobre u.s. per fornire ulteriori precisazioni in ordine all\'applicazione della normativa in oggetto. - Innanzitutto si ribadisce che le disposizioni introdotte dalla normativa de qua concernono esclusivamente i beni immobili di appartenenza pubblica. Non sono soggetti, pertanto, all\'applicazione del tributo ed all\'obbligo dell\'autodenuncia i concessionari di beni mobili e di servizi. - Sono soggette al pagamento dell\'imposta tutte le utilizzazioni a titolo oneroso di beni pubblici comprese qeulle per le quali non si sia ancora provveduto al rinnovo contrattuale o alla determinazione del canone (es. …
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