Articolo 10 - Trattato della Legge 10 gennaio 2004, n. 14
Articolo 9Articolo 11
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28 gennaio 2004
Articolo 10
Le Alte Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione nei settori della scienza e delle tecnologie avanzate, anche attraverso un'intensificazione della cooperazione fra i competenti organismi dei due Paesi nell'ambito dei programmi europei di collaborazione tecnico-scientifica e tecnologica, in particolare nel quadro dell'International Association for the promotion of cooperation of scientists from the New Independent States of former Soviet Union (INTAS). L'Italia assecondera', nei limiti del possibile, la partecipazione della Repubblica Kirghiza a tali programmi.
Entrata in vigore il 28 gennaio 2004
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