Articolo 17 - Trattato della Legge 10 gennaio 2004, n. 14
Articolo 16Articolo 18
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28 gennaio 2004
Articolo 17
Gli impegni assunti dalle Alte Parti Contraenti nel presente Trattato rispettano gli obblighi di ogni Parte nell'ambito dell'Unione Europea e delle loro istituzioni.
Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti.
Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcuno Stato terzo.
Entrata in vigore il 28 gennaio 2004
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