Articolo 46 - Accordo della Legge 14 aprile 1982, n. 326
Articolo 45Articolo 47
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24 giugno 1982
ARTICOLO 46

Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di cooperazione emana disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 45.
Il Consiglio di cooperazione precisa le modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Entrata in vigore il 24 giugno 1982