Articolo 44 - Accordo della Legge 14 aprile 1982, n. 326
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24 giugno 1982
ARTICOLO 44

Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza Iugoslava, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalita', rispetto ai propri cittadini.
La Jugoslavia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
Entrata in vigore il 24 giugno 1982
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