Articolo 39 - Accordo della Legge 14 aprile 1982, n. 326
Articolo 38Articolo 40
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24 giugno 1982
ARTICOLO 39

In caso di peggioramento improvviso e di grande rilievo dello squilibrio degli scambi commerciali, tale da compromettere il buon funzionamento dell'accordo, le parti contraenti procedono, in sede di Consiglio di cooperazione, a consultazioni speciali per esaminare le difficolta' emerse al fine di mantenere, per quanto possibile, il regolare funzionamento dell'accordo.
Entrata in vigore il 24 giugno 1982