ARTICOLO 39
In caso di peggioramento improvviso e di grande rilievo dello squilibrio degli scambi commerciali, tale da compromettere il buon funzionamento dell'accordo, le parti contraenti procedono, in sede di Consiglio di cooperazione, a consultazioni speciali per esaminare le difficolta' emerse al fine di mantenere, per quanto possibile, il regolare funzionamento dell'accordo.
In caso di peggioramento improvviso e di grande rilievo dello squilibrio degli scambi commerciali, tale da compromettere il buon funzionamento dell'accordo, le parti contraenti procedono, in sede di Consiglio di cooperazione, a consultazioni speciali per esaminare le difficolta' emerse al fine di mantenere, per quanto possibile, il regolare funzionamento dell'accordo.