Articolo 42 - Accordo della Legge 14 aprile 1982, n. 326
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24 giugno 1982
ARTICOLO 42

Salva restando l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia, la Comunita', nel quadro delle norme comunitarie per le zone franche, e la Jugoslavia concedono il libero accesso ai rispettivi mercati ai prodotti che hanno acquisito l'origine a norma del protocollo n. 3 nella suddetta zona.
Esse evitano in particolare, per quanto possibile, di applicare a questi prodotti le misure che potrebbero essere indotte a prendere in applicazione degli articoli 20 e 29 o del protocollo n. 1.
Entrata in vigore il 24 giugno 1982
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