Articolo 5 del Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 agosto 1993
Art. 5. Patrimonio e contabilita' 1. Al patrimonio e alla contabilita' degli istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
2. Gli istituti con personalita' giuridica di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile separati per ogni singolo presidio e, in ogni caso, distinti da quelli delle fondazioni o di altri soggetti di cui facciano parte.
3. Le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalita' sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
Nota all'art. 5:
- Per il titolo del decreto legislativo n. 502/91 , si veda in nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 18 agosto 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente