Articolo 8 del Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269
Articolo 7
Versione
18 agosto 1993
Art. 8. Abrogazioni 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 , nonche' i commi settimo , ottavo , nono e decimo dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Note all'art. 8:
- Per il titolo del D.P.R. n. 617/80 recante: "Ordinamento, controllo e finanziamento degli I.R.C.C.S.", si veda in nota all'art. 7.
- Si trascrive il testo dell' art. 42, commi 7 , 8 e 10 della legge n. 833/78 , recante: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale":
"7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti aventi valore di legge, per disciplinare:
a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, che dovra' prevedere la presenza di rappresentanti delle Regioni e delle Unita' sanitarie locali competenti per territorio;
b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attivita' non assistenziale, sia per gli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi personalita' giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro autonomia;
c) le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalita' di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il l oro inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti d'intesa tra i Ministri della sanita', della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della sanita' potra' stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato;
d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del Servizio sanitario nazionale.
8. Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non e' consentito il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
9. (Omissis).
10 Gli istituti a carattere scientifico aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalita' giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonche' i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non e' confermato il riconoscimento abbiano personalita' giuridica di diritto privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo art. 43".
Entrata in vigore il 18 agosto 1993
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