Articolo 6 del Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269
Articolo 5Articolo 7
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18 agosto 1993
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23 giugno 2001
Art. 6. Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento 1. L'attivita' scientifica di base degli Istituti e' diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanita' pubblica.
2. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi.
3. La ricerca scientifica svolta dagli istituti e' finanziata con stanziamenti previsti dall' art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , ((. . .)) e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi.
4. Il finanziamento dell'attivita' scientifica di cui al comma 1 e' disposto dal Ministero della sanita', mediante l'erogazione di fondi, anche su base pluriennale.
5. L'attivita' di assistenza sanitaria svolta dagli istituti e' finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialita' di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
Entrata in vigore il 23 giugno 2001
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