Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
Articolo 1Articolo 3
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22 dicembre 2000
Art. 2. Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo 1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalita' e nei termini previsti per l'acquisto della personalita' giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalita' giuridica per atto legislativo.
2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall' articolo 21, secondo comma, del codice civile .
3. Per le fondazioni, alla domanda e' allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 21, secondo comma, del codice civile :
"Art. 21 (Deliberazioni dell'assemblea).
(Omissis).
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non e' altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti".
Entrata in vigore il 22 dicembre 2000
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