Articolo 14 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 13 bisArticolo 15
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Art. 14. (Attribuzioni) 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. ((26)) 2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attivita' formative nonche' alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente. ((26)) 4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
--------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 152 , nel modificare l' art. 1 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343 , convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni previste dai commi 1 e 3 del presente articolo, limitatamente alle politiche di protezione civile, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.
Entrata in vigore il 1 giugno 2005
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