2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all' articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 e puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o, a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.
3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare.
3-bis. Ferme le attivita' di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia ((delle entrate)) e' competente a svolgere le attivita' di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e dagli enti ad esse strumentali.
Le predette attivita' sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.
4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia ((delle entrate)) , da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. ((43))
(42)
-------------- AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 23-quater, comma 10) che la presente modifica decorre dal 1° dicembre 2012. -------------- AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 , ha disposto (con l'art. 9, comma 6-quater, lettera b)) che "Per esigenze di coordinamento, fermi la data e gli effetti delle incorporazioni previsti dall' articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 :
a) [. . .]
b) tenuto conto dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, si intende che i due componenti di cui all' articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , successivamente al 1° dicembre 2012 deliberano per le sole materie ivi indicate."