Articolo 60 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 51 terArticolo 61
Versione
14 settembre 1999
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Versione
29 luglio 2003
Art. 60. (Controlli sulle agenzie fiscali) 1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalita' previste nel presente decreto legislativo.
(( 2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti.
Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 . Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci )) 3. Fermi i controlli sui risultati ((e quanto previsto dal comma 2)) , gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.
Entrata in vigore il 29 luglio 2003
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