Articolo 13 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 12Articolo 13 bis
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14 settembre 1999
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29 agosto 2014
Art. 13. (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale.
2. Restano in vigore, per il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , la riserva di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 .
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
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