Art. 13. (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale.
2. Restano in vigore, per il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , la riserva di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 .
2. Restano in vigore, per il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , la riserva di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 .