Articolo 75 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
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Art. 75. (Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria) 1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GENNAIO 2020, N. 1 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GENNAIO 2020, N. 1 .
3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, quali autonomi centri di responsabilita' amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182)) . Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali ((...)) si provvede con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria e' definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 30 luglio 1996. 5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 il ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilita' amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalita' e' altresi autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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